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Detrazione spese funebri

Sono detraibili, per un importo massimo di euro 1.549,37, le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell’articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, ovverosia per la morte di una delle seguenti persone:

  • il coniuge
  • i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali
  • i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali
  • gli adottanti
  • i fratelli e le sorelle
  • i generi e le nuore
  • il suocero e la suocera

Per usufruire della detrazione non è richiesto che le persone sopra indicate siano a carico o conviventi con il soggetto che ha sostenuto la spesa. La definizione legale di “spesa funebre” non esiste, ma, per essa, s’intende l’erogazione di danaro a compenso di ogni operazione occorrente a portare la salma al cimitero e sistemarla.

Quel che occorre - per precetto legislativo - è che vi sia una “dipendenza”, e cioè un rapporto di causa ed effetto, tra il decesso e la spesa, come è scritto nella legge.

Sono detraibili, perciò , le spese che sono riconducibili al funerale, quali la ricevuta del versamento effettuato al comune per i diritti cimiteriali, la fattura dell’agenzia di pompe funebri e, se fatturati a parte , la spesa del fiorista, quella relativa agli annunci funebri, ecc..

Occorre, inoltre, che le spese “rispondano ad un criterio di attualità rispetto all’evento cui sono finalizzate”. Sono pertanto escluse dalle stesse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri.

Non può essere, inoltre, considerata spesa funeraria la traslazione della salma avvenuta, per motivi igienico-sanitari, successivamente alla tumulazione. Il limite di euro 1.549,37 non deve intendersi riferito al periodo d’imposta, ma a ciascun decesso, perciò non può essere superato per effetto di pagamenti della spesa funebre ripartiti in più anni.

La detrazione deve rispettare il criterio di cassa che regola, in linea generale, la detraibilità degli oneri, pertanto, tale spesa va portata in detrazione dal soggetto che l’ha sostenuta, con riferimento al periodo in cui è stato effettivamente versato l’importo indicato sul documento contabile.

La spesa funebre, entro il predetto limite, può essere ripartita tra più persone, anche se la ricevuta o la fattura quietanzata è intestata o rilasciata ad un solo soggetto, a condizione che nel documento contabile originale sia annotata una dichiarazione di ripartizione della spesa sottoscritta dallo stesso intestatario del documento.

La detrazione per spese funebri prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera d) del TUIR spetta al coniuge superstite che dimostri - anche presuntivamente - di averle effettivamente sostenute, anche se la relativa fattura è stata intestata per errore ad altra persona di famiglia.

L’imposta sulle successioni si applica alla singola quota o al legato del de cuius avendo preliminarmente effettuato il calcolo dell’eredità, ossia della base imponibile dell’asse ereditario.

 

Per iniziare potete leggere la Guida alle tasse sulle successioni

 

Non tutti sanno che dall’asse ereditario devono essere sottratte alcune voci, come succede con il calcolo delle imposte e delle tasse ci sono delle deduzioni nel rispetto di alcuni requisiti.

In effetti spesso sentiamo dire che non conviene accettare l’eredità perché il de cuius con se oltre alle attività, denaro, asset, crediti o diritti di diversa natura portava con sé una serie di posizioni debitorie che il successore o il legatario dovranno accollarsi e con questo dovendo necessariamente fare un calcolo di convenienza per capire se accettare o meno l’eredità.

Quali sono le passività deducibilità dall’asse ereditario

Quali passività non entrano nella determinazione della base imponibile su cui calcolare l’imposta sulle successioni.

Premetto che per tutte le tipologie di debiti sarà necessario fornire una prova documentale che sarà diversa a seconda della natura del debito di cui si intende fruire delle deduzioni.

Tale documentazione relativa ai fini della deducibilità dei debiti dall’asse ereditario sarà possibile produrla entro i tre anni dalla data di apertura della successione o al massimo entro 3 anni e 6 mesi nel caso di debiti che relativi a enti pubblici.

Le prime voci a non rientrare nella determinazione della base imponibile sono le spese mediche e chirurgiche sostenute dagli eredi nei sei mesi precedenti il decesso del defunto o le spese funerarie queste ultime nel limite per di 1.032 euro.

 
IMPRESA DI ONORANZE FUNEBRI MORANDO

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